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Cancellazione dei dati contabili per decadenza dei termini di accertamento

Il provvedimento del 25 marzo 2013 ha definito le modalità e termini della comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari, in attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

In particolare, l’articolo 11, comma 3, prevede:

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Stanti le modifiche intervenute con l’art. 1 commi da 130 a 133 della Legge di Stabilità 2016 che ha ampliato i termini massimi di decadenza, la prima annualità interessata è il 2011.

Pertanto, a partire dall’anno 2019 non sono più dovuti i dati contabili relativi a più di 7 annualità anteriori.

Ciò premesso, al fine di garantire il rispetto del disposto normativo, l’Agenzia ha pianificato l’adeguamento dei controlli in fase di acquisizione delle informazioni e conseguente aggiornamento dei codici di scarto forniti in ricevuta.

Per tale controllo non è stata ritenuta opportuna l’introduzione di analogo controllo nel client SID che, pertanto, resta immutato.

Nello specifico, per le comunicazioni contenenti il saldo:

  • dal 1° febbraio 2019 non è più consentito l’ingresso dei dati contabili 2011;
  • a regime (dal 2020), dal 1° gennaio di ogni anno non è più consento l’ingresso dei dati contabili delle annualità precedenti i 7 anni;
  • l’errato inserimento di un’annualità decaduta determina lo scarto del singolo rapporto (non dell’intera fornitura), con evidenza in ricevuta SID degli identificativi scartati.

I conseguenti aggiornamenti dell’allegato 1 al provvedimento 27 giugno 2016, utili al miglioramento delle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni, saranno a breve pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli interventi su indicati è data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito dell’agenzia dell’Allegato.